Art. 4
(Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. In conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e produttivo del settore primario, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme finalizzate a favorire lo sviluppo economico e professionale degli imprenditori agromeccanici e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province, dei comuni e delle camere di commercio.
      2. Le competenze, esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, sono

 

Pag. 6

volte al conseguimento delle seguenti finalità:

          a) favorire un equilibrato sviluppo delle imprese agromeccaniche, promuovendone l'integrazione con le altre attività economiche del settore primario, anche in funzione di assicurare a quest'ultimo una maggiore competitività;

          b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese agromeccaniche, assicurando la migliore qualità delle prestazioni dalle stesse rese in favore dei propri committenti anche per garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti agricoli;

          c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, soprattutto ai fini del controllo delle macchine, attrezzature e impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché della loro idoneità ad assicurare prestazioni con adeguato tasso tecnico-professionale;

          d) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese committenti, delle controversie tra imprese agromeccaniche e relativi committenti, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

          e) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali delle imprese agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale anche per la definizione e la pubblicità delle tariffe relative alle prestazioni di servizi inerenti l'attività agromeccanica.

      3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di

 

Pag. 7

accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese agromeccaniche, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.